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NUOVI VOUCHER, ECCO COME CAMBIA IL LAVORO OCCASIONALE

10 Luglio 2017
in News
NUOVI VOUCHER, ECCO COME CAMBIA IL LAVORO OCCASIONALE
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Stop al tagliando cartaceo, doppio binario per famiglie e imprese, sanzioni salate in caso di violazioni.

Con queste novità è atteso oggi il debutto del libretto famiglia e del contratto di prestazione occasionale, introdotti dalla manovra d’estate (decreto legge 50, convertito dalla legge 96/2017), per colmare il vuoto normativo lasciato dai vecchi voucher, abrogati il 17 marzo scorso.

Da oggi, per sfruttare tali tipologie di prestazione lavorativa, si potrà utilizzare esclusivamente il canale telematico, attraverso una piattaforma web che consentirà di attivare i contratti sul sito dell’Inps, nella sezione Prestazioni Occasionali.

Addio quindi ai vecchi voucher, al loro posto: il «Libretto di famiglia» (Lf) e il «Contratto di prestazione occasionale» (Cpo).

Il primo è destinato ai datori di lavoro persone fisiche e servirà a pagare prestazioni occasionali di baby sitter, badanti, insegnanti privati, lavoratori domestici, inclusi quelli che svolgono attività di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione.

Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso.

Il secondo si rivolge ad imprese e liberi professionisti che non occupino più di 5 dipendenti a tempo indeterminato presso la propria azienda. Sono comunque escluse dalla possibilità di utilizzare tali prestazioni, le imprese che operano in edilizia e affini, attività di escavazione, lavorazione di materiale lapideo in miniere, cave e torbiere. Il Cpo non può essere usato nemmeno nell’ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.

Limiti di utilizzo

Il legislatore ha stabilito che: ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità dei datori di lavoro, può ricevere un compenso massimo annuale di 5.000 euro. Il limite è di 2.500, qualora la prestazione sia stata svolta a favore di un solo datore di lavoro. Lo stesso limite va applicato ai datori di lavoro, infatti, ciascun datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei lavoratori impiegati in prestazioni occasionali, può raggiungere un importo complessivo non superiore ai 5.000 euro. La legge ha fissato anche dei limiti quantitativi in ordine la durata della prestazione che, in un anno (calcolato dall’1 gennaio al 31 dicembre), non può superare le 280 ore complessive.

Registrazione

Gli utilizzatori (persone fisiche, imprese, professionisti) che vogliono usufruire di una prestazione occasionale di lavoro devono prima di tutto registrarsi sulla piattaforma dell’Inps. Inoltre, dovranno versare una somma di denaro che andrà a formare il portafoglio elettronico del datore di lavoro. Infine, il datore di lavoro è obbligato a comunicare lo svolgimento della prestazione lavorativa. Anche il lavoratore si deve registrare sulla piattaforma digitale dell’Inps. A lui spetterà decidere come ricevere il compenso: può farselo accreditare su un conto corrente fornendo l’Iban, su un libretto postale o farselo accreditare su una carta di credito abilitata. Infine può scegliere anche un bonifico domiciliato da riscuotere agli sportelli postali.

Per il Cpo il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro netti, che è la retribuzione minima per 4 ore di lavoro. Questo vale anche se la prestazione ha una durata inferiore. Per le ore successive il compenso è di 9 euro l’ora, ai quali si devono aggiungere gli oneri a carico del datore di lavoro e un’addizionale dell’1% per gli oneri di gestione della prestazione e dell’erogazione del compenso. Il costo totale diventa quindi di 12,29 euro.

Circolare INPS numero 107 del 05-07-2017

-Legge-prestazioni-occasionali

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